In relazione al nostro articolo del 6.10.2026, dal titolo “Randagismo chiesta la revoca della autorizzazione del canile di Collelongo”, con il quale abbiamo pubblicato un comunicato stampa della Associazione Tutela Diritti Animali, riceviamo, dall’Avv.Franco Paolini e nell’interesse delle Comar Farm Casaline srl e Centro Cinofilo del Fucino snc, una richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8 legge 47/48 che pubblichiamo integralmente.
OGGETTO: Diffida formale per la cessazione e la rettifica di affermazioni lesive della reputazione, dell’immagine e della continuità operativa di COMAR FARM CASALINE S.r.l. e del Centro Cinofilo del Fucino S.n.c. – articolo del 6 ottobre 2026, «Randagismo, chiesta la revoca della autorizzazione del canile di Collelongo».
Lo scrivente Avvocato, nell’interesse e per conto di COMAR FARM CASALINE S.r.l. (C.F./P.IVA 01751320662), in persona dell’Amministratrice unica Mariangela Corsi, nonché del CENTRO CINOFILO DEL FUCINO S.N.C.(C.F./P.IVA 01319770663), in persona del legale rappresentante Pino Corsi, formula la presente formale diffida, con espressa riserva di ogni diritto, azione e domanda nelle competenti sedi civile, penale, amministrativa, cautelare e risarcitoria. La diffida è proposta congiuntamente a tutela della reputazione, dell’immagine e degli interessi professionali di entrambe le realtà, ciascuna per quanto di propria pertinenza.
La presente non intende formulare imputazioni penali né interferire con le prerogative delle Autorità competenti. Ciò premesso, si contesta formalmente la diffusione di affermazioni scorrette, incomplete o presentate come definitivamente accertate, nonché la rappresentazione distorta e parziale di una vicenda interessata da titoli autorizzativi, rapporti contrattuali e riscontri istituzionali che, nei termini categorici impiegati, non avallano le accuse divulgate.
La diffusione di affermazioni scorrette, incomplete o presentate come definitivamente accertate è idonea a provocare un grave pregiudizio all’immagine e alla reputazione commerciale e professionale di entrambe le realtà coinvolte: COMAR FARM CASALINE S.r.l. e CENTRO CINOFILO DEL FUCINO S.n.c. La ricaduta potenzialmente più rilevante sul piano economico è, evidentemente, quella suscettibile di gravare su COMAR FARM, in ragione dei rapporti contrattuali e convenzionali in essere con i Comuni e con la ASL e del rischio concreto che comunicazioni non verificate possano determinare sospensioni, risoluzioni, mancati rinnovi, revoche di affidamenti, perdita di commesse o compromissione della continuità lavorativa. Ciò non attenua, tuttavia, il pregiudizio reputazionale e professionale che le medesime affermazioni sono idonee a produrre anche in danno del Centro Cinofilo del Fucino S.n.c., la cui posizione viene pertanto direttamente tutelata con il presente atto.
Nell’articolo richiamato in oggetto viene ripreso un comunicato dell’Associazione Tutela Diritti Animali ETS e sono attribuite a COMAR FARM CASALINE S.r.l., nonché, per riflesso diretto, alla struttura e al Centro Cinofilo del Fucino S.n.c., in forma assertiva, condotte e situazioni che, per quanto risulta dalla pubblicazione, comprendono:
- la pretesa gestione abusiva del canile/asilo di Collelongo da parte di COMAR FARM CASALINE S.r.l.;
- la pretesa mancanza, in capo a COMAR FARM, delle autorizzazioni e dei titoli necessari allo svolgimento delle attività oggetto di contestazione;
- la pretesa irregolarità delle convenzioni stipulate con i Comuni e dei rapporti di custodia e mantenimento dei cani;
- asserite omissioni o inerzie imputabili all’ASL e alla Regione nell’attività di controllo e vigilanza;
- la richiesta di revoca dell’autorizzazione, di cancellazione dall’Albo regionale e di blocco dei pagamenti o delle liquidazioni in favore di COMAR FARM;
- il prospettarsi di anomalie contabili, fiscali ed erariali e di possibili profili penali;
- la pretesa presenza di coperture in eternit degradato e di un conseguente rischio sanitario per la struttura e per gli animali.
Tali affermazioni costituiscono allegazioni dell’Associazione, rilanciate dalla testata, e non risultano suffragate da provvedimenti amministrativi o giudiziari che abbiano accertato le responsabilità o le condotte ascritte a COMAR FARM CASALINE S.r.l. o al CENTRO CINOFILO DEL FUCINO S.n.c. È giuridicamente inammissibile che una segnalazione, un rilievo istruttorio o una questione sottoposta a verifica venga surrettiziamente elevata a certezza di abusivismo, frode o illiceità.
In particolare, locuzioni quali «abusiva», «priva di ogni titolo», «fittizie operazioni», «artifizi e raggiri», «eludere procedure di riscossione», «occupazione abusiva» e «canile fantasma», ove riferite a COMAR FARM CASALINE S.r.l., al CENTRO CINOFILO DEL FUCINO S.n.c. o alle attività svolte presso la struttura, esigono riscontri documentali puntuali, indicazione delle fonti e fedele rappresentazione dello stato dei procedimenti. La loro formulazione apodittica, in difetto di elementi specifici e verificabili, è contestata in ogni sua parte.
Le attività di controllo, i rapporti contrattuali e gli accertamenti riguardanti le due realtà devono essere valutati nella loro effettiva portata, distinguendo tra soggetti, competenze, attività e procedimenti diversi, senza sovrapporre rapporti né trasformare rilievi o prescrizioni in accertamenti definitivi di responsabilità.
La struttura di Collelongo e le attività ivi svolte sono state nel tempo interessate da numerosi controlli, verifiche e attività ispettive da parte degli organi e delle Autorità competenti, ivi compresi i Servizi dell’ASL e la Regione Abruzzo e, per quanto di rispettiva competenza, gli organi di polizia giudiziaria e di controllo. La documentazione susseguita ai controlli dà conto di una costante interlocuzione con gli organi competenti e dei riscontri forniti in relazione alle attività di rispettiva pertinenza.
Per quanto risulta dagli atti e dagli esiti formalmente comunicati, tali verifiche hanno avuto esito positivo e non hanno accertato a carico di COMAR FARM CASALINE S.r.l. o del CENTRO CINOFILO DEL FUCINO S.n.c. condotte fraudolente, abusive, illecite o penalmente rilevanti, né hanno determinato provvedimenti definitivi di revoca, cancellazione, sospensione o esclusione dai rapporti contrattuali in essere. Gli esiti dei singoli controlli devono essere mantenuti nella loro effettiva portata e non possono essere trasformati in una generale contestazione di irregolarità delle realtà coinvolte.
COMAR FARM CASALINE S.r.l. è risultata aggiudicataria del servizio di gestione del Canile Sanitario di L’Aquila della ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, all’esito della procedura espletata tramite piattaforma MEPA/RDO n. 3917918, per la durata prevista dagli atti di gara e per l’importo risultante dal provvedimento di aggiudicazione. La società ha inoltre sottoscritto con la ASL n. 1 il contratto rep. n. 160 del 3 marzo 2026 relativo al servizio triennale di accalappiamento di cani e gatti vaganti.
Tali rapporti attestano che COMAR FARM opera anche quale affidataria di servizi pubblici veterinari e di gestione del Canile Sanitario di L’Aquila, nell’ambito di procedure contrattuali, controlli di esecuzione, obblighi organizzativi e responsabilità specificamente disciplinati dalla ASL. Essi costituiscono rapporti distinti rispetto all’attività svolta presso la struttura di Collelongo, ma confermano l’esistenza di rapporti operativi e contrattuali formalizzati con l’Azienda Sanitaria, incompatibili con rappresentazioni generiche di COMAR FARM quale soggetto privo di affidabilità o operante al di fuori di ogni titolo.
Le affermazioni pubblicate chiamano direttamente in causa l’operato della Regione Abruzzo e dell’ASL n. 1, cui vengono addebitate omissioni, inerzie e tolleranze di condotte asseritamente illecite. Tali addebiti, per la loro gravità, esigono una valutazione puntuale da parte delle Amministrazioni interessate, anche ai fini della tutela della propria immagine istituzionale e della credibilità dei rispettivi apparati.
È stato inoltre riferito alle società diffidanti che il sig. Gabriele Bettoschi ha già contattato telefonicamente diversi Comuni convenzionati, rappresentando loro le contestazioni in termini unilaterali. Un’iniziativa di tale natura, svolta al di fuori di un confronto documentale e senza contraddittorio, è impropria e suscettibile di ingenerare negli interlocutori un allarme non giustificato e di condizionarne la serena valutazione dei rapporti in essere. Tale modalità di interlocuzione deve cessare: resta distinta, naturalmente, la facoltà di presentare segnalazioni circostanziate alle Autorità competenti, da esercitare tuttavia in forme corrette, obiettive e rispettose delle prerogative delle Amministrazioni e dei diritti delle società coinvolte.
Avv.Franco Paolini


