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Anni di lavoro nella stessa scuola, ma sempre con contratti a tempo determinato. Una situazione che, secondo il Tribunale di Sulmona, non poteva essere considerata una semplice successione di supplenze temporanee. Così il giudice del lavoro ha riconosciuto l’illegittimità dei contratti stipulati con un collaboratore scolastico tecnico e ha condannato l’Amministrazione scolastica a risarcirlo con una somma pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione, oltre agli interessi legali per un ammontare complessivo di circa 20 mila euro.

La vicenda riguarda un lavoratore di 43 anni impiegato come collaboratore scolastico tecnico, con mansioni di addetto alle aziende agrarie, che per diversi anni ha ricevuto incarichi nella stessa sede scolastica, a Pratola Peligna . Il rapporto con l’Amministrazione si è sviluppato attraverso più contratti a termine, senza arrivare a una stabilizzazione.

Tra gli incarichi figurano supplenze fino alla conclusione delle attività didattiche e contratti annuali, con scadenza al 30 agosto. In particolare, il lavoratore ha svolto quattro incarichi annuali consecutivi negli anni scolastici dal 2020-2021 al 2023-2024, sempre nella stessa scuola e sullo stesso posto di lavoro.

Il lavoratore ha contestato il ricorso prolungato ai contratti a tempo determinato, sostenendo che le assunzioni, considerate nel loro insieme, avessero superato i 36 mesi e rispondessero a esigenze non più temporanee.

In altre parole, secondo il ricorrente, non si trattava più soltanto di coprire necessità occasionali, ma di utilizzare per anni contratti a termine per garantire un servizio che richiedeva personale in modo continuativo.

L’Amministrazione scolastica si è opposta alla richiesta, chiedendo al giudice di respingerla e sostenendo la legittimità delle supplenze assegnate.

Il Tribunale ha però dato ragione al lavoratore. Nella decisione, il giudice ha spiegato che la scuola può ricorrere alle supplenze per rispondere a necessità temporanee, ma non può utilizzare questa possibilità in modo tale da lasciare un lavoratore per anni in una condizione di precarietà, quando gli incarichi finiscono per coprire esigenze che non appaiono realmente provvisorie.

Un elemento decisivo è stato proprio il ripetersi degli incarichi nella stessa sede e sul medesimo posto di lavoro. La documentazione esaminata ha dimostrato che il collaboratore era stato impiegato per quattro anni scolastici consecutivi, dal 2020-2021 al 2023-2024. A questo si aggiungeva un precedente incarico nella stessa sede, nell’anno scolastico 2018-2019.

Per il Tribunale, “la successione dei contratti e la continuità sostanziale dell’impiego erano elementi sufficienti a riconoscere l’uso illegittimo dei rapporti a termine nel caso esaminato”.

Doràn

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Doràn il quinto moschettiere misterioso della saga di Dumas.