di Alessandro Angelone.
Home » TPL Sulmona: dalla gestione diretta all’affidamento a TUA, cosa verificare entro il 31 dicembre
TPL Sulmona: dopo mezzo secolo il trasporto pubblico locale della città ha cambiato gestore. Dal 1° dicembre 2025 gli autobus urbani non li gestisce più il Comune, che se ne occupava direttamente dal 1974, ma TUA S.p.A., la società di trasporto della Regione Abruzzo. Il passaggio è avvenuto con un affidamento d’urgenza che scade il 31 dicembre 2026.
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TPL Sulmona: dopo mezzo secolo il trasporto pubblico locale della città ha cambiato gestore. Dal 1° dicembre 2025 gli autobus urbani non li gestisce più il Comune, che se ne occupava direttamente dal 1974, ma TUA S.p.A., la società di trasporto della Regione Abruzzo. Il passaggio è avvenuto con un affidamento d’urgenza che scade il 31 dicembre 2026.
La scadenza coincide con quella della verifica annuale sui servizi pubblici locali, che dal 2026 ha regole più severe. Vediamo come ci si è arrivati, cosa dicono i numeri e cosa dovrà controllare il Comune entro fine anno.
TPL Sulmona: come è stato affidato il servizio a TUA
Il percorso parte da lontano. Nel 2023 il Comune aveva chiesto un parere all’Autorità di regolazione dei trasporti, che aveva giudicato percorribili sia l’affidamento in house sia la gara sia l’affidamento diretto sotto soglia. Il 6 febbraio 2025 il Commissario straordinario ha dato l’indirizzo per un affidamento diretto d’urgenza. A settembre la nuova amministrazione ha approvato la relazione sulla scelta della modalità di gestione richiesta dall’art. 14 del d.lgs. 201/2022, il piano economico-finanziario (PEF) di TUA e lo schema di contratto.
Lo schema giuridico si regge su due norme del Regolamento (CE) n. 1370/2007:
- fino al 31 dicembre 2026, un provvedimento di emergenza ex art. 5, par. 5, che consente l’aggiudicazione diretta in caso di interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio, per non più di due anni;
- dopo, un affidamento diretto quinquennale ex art. 5, par. 4, possibile perché il servizio resta sotto entrambe le soglie: meno di 300.000 chilometri e meno di un milione di euro l’anno.
Per l’affidamento diretto l’art. 7, par. 2, del Regolamento impone di pubblicare un avviso di preinformazione almeno un anno prima. Il Comune lo ha pubblicato il 10 novembre 2025, così l’affidamento quinquennale diventa possibile a ridosso della scadenza di quello d’urgenza.
Cosa prevedono il PEF e il contratto di servizio
| Voce | Gestione diretta 2024 | TUA, PEF 2026 |
| Chilometri | 234.552 | 291.600 |
| Ricavi da traffico | 30.853 € | 85.478 € |
| Costi operativi | 764.918 € | 626.000 € |
| Compensazione pubblica | 547.151 € | 540.522 € |
| Risultato | −328.304 € | pareggio |
Il corrispettivo che il Comune paga a TUA è pari al contributo regionale, 541.000 euro IVA compresa. TUA esercita 9 linee con 108 corse giornaliere e usa i 7 autobus comunali, concessi in comodato gratuito: 5 Euro 6 a metano e 2 Euro 3. Il servizio arriva anche in tre frazioni prima non servite (Marane, Badia e Bagnaturo) ed è integrato con le linee extraurbane e con la stazione ferroviaria, almeno stando al contratto di servizio sottoscritto.
Alcune clausole meritano attenzione:
- le perdite restano al Comune: il contratto prevede che eventuali perdite del servizio siano a carico dell’ente, mentre le sovracompensazioni vanno destinate a servizi aggiuntivi;
- i ricavi del PEF sono quasi il triplo di quelli storici: se l’utenza non cresce e i controlli sui biglietti restano scarsi, lo scostamento ricade sul bilancio comunale;
- gli autisti comunali non sono passati a TUA: non avendo dato il consenso al distacco, restano nell’organico del Comune e vanno ricollocati in altri servizi. Il loro costo non sparisce, cambia capitolo;
- il corrispettivo segue il contributo regionale: se i chilometri non vengono percorsi e la Regione riduce il contributo, il corrispettivo scende di conseguenza.
L’indiscrezione: una richiesta di TUA da 160 mila euro
Secondo un’indiscrezione non ancora confermata da atti ufficiali, TUA avrebbe chiesto al Comune circa 160 mila euro. Non è chiaro a quale titolo. Potrebbe trattarsi della copertura di perdite maturate nel 2026, che il contratto lascia a carico dell’ente. Oppure di un aumento del corrispettivo come condizione per continuare a gestire il servizio dal 2027.
Le due ipotesi hanno conseguenze diverse. Nel primo caso si tratterebbe di una passività da verificare con la dichiarazione mensile su perdite e sovracompensazioni che TUA deve allegare a ogni fattura. A conti fatti, il pareggio previsto dal PEF non avrebbe retto al primo anno. Nel secondo caso la cifra peserebbe sul nuovo affidamento quinquennale. La relazione ex art. 14 che lo accompagnerà dovrà dimostrare che un servizio da circa 700 mila euro l’anno resta più conveniente della gestione diretta e delle alternative. In entrambi i casi è un dato che la ricognizione di fine anno non potrà ignorare.
La verifica di fine anno: cosa cambia con l’art. 30
Ogni anno i Comuni con più di 5.000 abitanti devono svolgere la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevista dall’art. 30 del d.lgs. 201/2022. Per Sulmona sarà la prima volta che il TPL entra nella ricognizione come servizio affidato a un gestore esterno. Il nuovo Quaderno operativo ANCI, pubblicato in questi giorni, propone gli schemi per la relazione e per gli atti correttivi.
Con i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introdotti dalla legge annuale per la concorrenza 2025, la ricognizione non è più solo descrittiva. L’andamento di un servizio è considerato insoddisfacente se ricorre almeno una di queste condizioni:
- il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi, tali da compromettere l’equilibrio economico-finanziario;
- i risultati gestionali sono significativamente inferiori agli obiettivi del contratto;
- almeno due indicatori di qualità sono significativamente sotto i livelli minimi.
Se le cause dipendono dal gestore, il Comune deve adottare un atto di indirizzo e imporgli un piano correttivo da presentare entro tre mesi. Se il piano non arriva o è inadeguato, si applica l’art. 27, comma 3, che consente la risoluzione anticipata del contratto. L’art. 31-bis affida all’ANAC il potere di sanzionare la mancata adozione o pubblicazione della relazione e dell’atto di indirizzo.
Il caso concreto: i dati sul TPL Sulmona che il Comune dovrà raccogliere
Per valutare le tre condizioni sul TPL Sulmona non serve inventare nuovi strumenti. Il contratto di servizio impone già a TUA una serie di flussi informativi. Se arrivano puntuali, la relazione di dicembre si scrive con dati veri. Se mancano, è già un’informazione.
| Obbligo di TUA | Scadenza | Condizione dell’art. 30 |
| Rapporto su linee effettuate e vetture-km | Ogni trimestre, entro il 15 del mese successivo | Obiettivi contrattuali |
| Dichiarazione di sovracompensazioni o perdite rispetto al PEF | Ogni mese, allegata alla fattura | Perdite |
| Dati sui titoli di viaggio venduti | Ogni semestre, entro 30 giorni | Perdite e obiettivi |
| Carta della qualità dei servizi e vendita online dei biglietti | Entro sei mesi dall’avvio | Qualità |
| Indagine di customer satisfaction | Una volta l’anno | Qualità |
| Contabilità regolatoria certificata | Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di TUA | Perdite |
| Pubblicazione di passeggeri, copertura dei costi e penali | Entro il 31 marzo | Tutte |
Il contratto prevede anche penali puntuali: 200 euro per ogni corsa soppressa e non sostituita entro 20 minuti, più penali per i ritardi nei report, nell’informazione all’utenza e nella pulizia dei mezzi. Il conteggio annuale spetta al Comune entro il primo trimestre dell’anno successivo. A febbraio 2026 l’opposizione consiliare ha lamentato la mancata costituzione di una commissione di monitoraggio. La verifica ex art. 30 è l’occasione per rendere pubblici questi dati, al di là della dialettica politica.
C’è poi la scadenza. L’affidamento d’urgenza termina il 31 dicembre 2026 e il Regolamento europeo non consente di prolungare un provvedimento di emergenza oltre i due anni. Il nuovo contratto quinquennale dovrà quindi essere deliberato con una relazione ex art. 14 aggiornata, che tenga conto dei risultati del primo anno di gestione TUA.

