Nel Consiglio comunale di Pratola Peligna sul bilancio consolidato, trasmesso in diretta dal Comune, la sindaca Antonella Di Nino ha riferito una spiegazione attorno al minuto 41. Secondo quanto ha raccontato, la composizione negoziata della crisi di Cogesa, avviata senza misure protettive, comporterebbe per il 2025 il non accantonamento al fondo perdite partecipate. La fonte indicata è l’esperto nominato dall’amministratore unico, sentito in una riunione con i sindaci.

La questione non riguarda solo Pratola. Riguarda tutti i Comuni soci di Cogesa, che stanno preparando i bilanci di previsione. Vale quindi la pena chiedersi: la legge dice davvero questo? A una lettura delle norme, la risposta è no.
Cosa dice la legge sul fondo perdite partecipate
La regola sul fondo perdite partecipate è nell’art. 21 del Testo unico sulle partecipate. Se una società chiude con un risultato negativo non ripianato subito, il Comune socio accantona l’anno successivo la sua quota in un fondo vincolato. Sono soldi che restano nel bilancio, ma che non si possono spendere.
La stessa norma dice anche quando il fondo perdite delle partecipate si libera: se il Comune ripiana la perdita, se dismette la partecipazione, se la società è posta in liquidazione, oppure se è la società a ripianare le perdite. La composizione negoziata, in quell’elenco, non c’è.
La Corte dei conti, inoltre, è rigida. La Basilicata (n. 11/2026) parla di prescrizioni tassative, che non lasciano al Comune valutazioni di opportunità. La Lombardia (n. 414/2025) richiede l’accantonamento già per il solo fatto che la perdita sia stata portata a nuovo. E ancora la Lombardia (n. 329/2026) qualifica il mancato accantonamento come grave irregolarità, capace di falsare il risultato di amministrazione.
Perché la composizione negoziata non basta
La composizione negoziata è una trattativa assistita tra l’impresa e i creditori (art. 12 del Codice della crisi). La società continua a lavorare, gli amministratori restano al loro posto e la perdita resta dov’è. Anzi, è proprio perché esiste quella perdita che si apre la procedura.
È come chiedere alla banca di rinegoziare il mutuo. Finché non c’è un accordo, nel bilancio di casa la rata resta.
Il Codice della crisi, in effetti, una sospensione la prevede. L’art. 20 consente di sospendere alcuni obblighi sul capitale e la causa di scioglimento per perdite. Si tratta però di regole che riguardano la società, non la contabilità dei suoi soci. Il fondo perdite partecipate del Comune non vi è nominato.
Nemmeno le misure protettive spostano il discorso. Quelle dell’art. 18 proteggono il patrimonio dell’impresa dalle azioni dei creditori. Che ci siano o no, sul fondo perdite partecipate la norma non dice nulla.
L’obiezione più seria e cosa vale davvero
Un precedente esiste, ed è giusto citarlo. La Corte dei conti Sicilia (n. 119/2019) ha assimilato alla liquidazione il concordato e la chiusura del fallimento, escludendo l’obbligo di tenere il fondo fino alla fine di quelle procedure. Tuttavia si parla di procedure concorsuali, davanti a un giudice. Nella composizione negoziata, invece, non c’è nessuna liquidazione. Allargare quel principio sarebbe una forzatura, almeno finché una Sezione non dirà il contrario.
Va detto con chiarezza: non abbiamo trovato pronunce specifiche sulla composizione negoziata. Quella qui esposta è quindi una lettura delle norme, non una sentenza. Proprio per questo, però, chi sostiene l’esonero dovrebbe indicare su quale base giuridica lo fa.
Chi ha dato il parere sul fondo perdite partecipate?
C’è poi una domanda che viene prima di tutte. L’esperto della composizione negoziata non lo sceglie la società. Lo nomina una commissione presso la Camera di commercio, dopo l’istanza dell’impresa (art. 13). Ed è terzo rispetto a tutte le parti (art. 16).
Cogesa, invece, ha affidato con una determina di settembre un incarico a un advisor per guidarla nella procedura. Non è la stessa figura: l’advisor lavora per la società. Non sappiamo chi abbia parlato con i sindaci, né in quali termini esatti. Ma per un Comune che decide come scrivere il proprio bilancio, la differenza è sostanziale.
Le domande per i Comuni soci
Esiste un parere scritto? Chi lo firma, e con quale incarico? Su quale norma si fonda?
Soprattutto: i responsabili finanziari e i revisori dei Comuni soci condividono questa lettura? Perché la responsabilità di quel bilancio non è di chi spiega la procedura in una riunione, ma di chi lo firma. Una rassicurazione a voce non si può mettere a bilancio. Se il fondo perdite partecipate non viene accantonato, si creano spazi di spesa che potrebbero mancare proprio quando Cogesa busserà alla porta.
Le risposte dovrebbero arrivare prima dei bilanci di previsione e della prossima revisione delle partecipate. Possibilmente per iscritto.
Fonti: Consiglio comunale di Pratola Peligna, diretta Facebook del Comune; d.lgs. 175/2016; d.lgs. 14/2019; legge 147/2013; Corte dei conti, Sezioni di controllo per Basilicata, Lombardia e Sicilia, tramite le sintesi di Interdata Cuzzola ed Enti Locali Online.
