Siamo al punto cruciale della vicenda balneari.
Entro giugno del prossimo anno le aste dovranno essere indette, ed entro settembre 2027 le spiagge dovranno essere assegnate ai nuovi concessionari. Ciò significa che la prossima estate sarà ancora gestita dai vecchi concessionari, mentre i nuovi entreranno a partire dall’estate 2028.
Non tutte le concessioni balneari andranno all’asta: non saranno oggetto di aste le concessioni antecedenti all’entrata in vigore della direttiva Bolkestein (dicembre 2009) che avevano una durata trentennale. Ad esempio, una concessione risalente al 2005 con scadenza 2035 andrà all’asta nel 2035 e non adesso.
Tutte le altre concessioni vanno a gara adesso, comprese quelle che pur essendo antecedenti al 2009, hanno avuto una proroga o un rinnovo successivi alla direttiva Bolkestein.
Il prossimo anno sarà dunque un anno storico per il turismo balneare. Cambieranno regole e modi di vivere la spiaggia. Anche clienti dovranno rinegoziare la propria posizione e i costi con il nuovo gestore.
I singoli Comuni faranno le aste, indistintamente per tutte le concessioni e anche per quelle per le quali esiste una proposta di acquisto.
I vecchi concessionari potranno partecipare alle aste, ma non avranno vantaggi automatici. Però sarà valorizzata l’esperienza acquisita e saranno previsti punteggi tecnici aggiuntivi per chi nei cinque anni precedenti ha utilizzato una concessione come prevalente fonte di reddito per sé e per i suoi familiari.
Per assegnare una concessione saranno considerati diversi fattori. La componente economica peserà al massimo per il 10% del punteggio previsto per la componente tecnica, che sarà sicuramente prevalente.
La commissione giudicatrice valuterà altri criteri come la volontà di assorbire il vecchio personale o di fare nuove assunzioni in categorie con particolare necessità di tutela come giovani o disabili. E valuterà eventuali investimenti, e come questi si armonizzino nel contesto del territorio.
Il fattore economico si divide in due componenti. Sarà sempre previsto un punteggio per l’aumento dell’indennizzo in favore del concessionario uscente e potrà essere assegnato un punteggio anche in caso di rialzo sul canone. Quest’ultimo varierà in base all’estensione della concessione e alle strutture (piscina, bar, ristorante) che ospita.
Circa l’indennizzo, pure questo si divide in due voci. Una riguarda il valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, e l’altra un importo necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.
Molti temono il rischio che aree storiche perdano la loro unicità e tipicità. Ma la bozza del bando prevede restrizioni particolari per il subentro e l’affidamento a terzi. Ci sono ulteriori restrizioni per evitare che l’acquisizione di una concessione diventi una mera speculazione economica.
Ed è stabilito di assegnare un punteggio a chi valorizza la specificità del territorio, la sua storia e la sua cultura. E questo può essere un vantaggio proprio per le aree “storiche” della Regione e dei singoli comuni.
In particolare, la linea dell’Abruzzo sulle concessioni balneari è netta: la scarsità della “risorsa spiaggia” non può essere presunta né definita nello stesso modo lungo tutte le coste italiane. Deve essere accertata partendo dai dati reali, dalle aree effettivamente disponibili e dalle specificità ambientali, urbanistiche e turistiche di ogni territorio.
Il modello abruzzese, quindi, potrebbe diventare il primo segmento di un percorso nazionale, ma non può rappresentare da solo l’intera soluzione. Dopo la mappatura regionale dovrebbe intervenire il legislatore statale, chiarendo espressamente quale disciplina applicare nei territori in cui siano state rigorosamente accertate sia la non scarsità della risorsa sia l’assenza di un interesse transfrontaliero certo.
In questa prospettiva, l’Abruzzo può indicare una strada valida per il Paese:
criteri generali definiti dallo Stato;
raccolta e certificazione dei dati su base regionale;
verifica concreta a livello comunale;
motivazione puntuale dei risultati;
disciplina statale differenziata per i territori nei quali non ricorrano i presupposti europei della scarsità e dell’interesse transfrontaliero;
possibilità di controllo da parte del giudice amministrativo.
Non avremmo, quindi, tanti regimi regionali incompatibili, ma un metodo comune capace di produrre risultati diversi quando diverse sono le condizioni delle coste.


