È arrivata la nuova sentenza della Corte di Giustizia UE sui balneari.
Una svolta? O non del tutto?
Con un’ordinanza di grande rilevanza, il 10 luglio scorso i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che i procedimenti di evidenza pubblica per l’assegnazione delle spiagge scattano soltanto quando sussiste una “comprovata e reale scarsità delle risorse naturali”.
A determinare questa mappatura e a valutare questa scarsità deve essere lo Stato membro interessato.
La sentenza della CGUE nella causa C-574/25, nota come “Balneari Rimini II” è stata resa pubblica pochi giorni fa, e ha chiarito in modo inequivocabile un principio fondamentale: l’articolo 12 della Direttiva Bolkestein e quindi l’obbligo di gara si attivano solo se le risorse naturali risultino effettivamente scarse.
Giuseppe Mancarella, presidente di FederTerziario Balneari, ha detto: “Questo alimenta un dibattito che rischia di attribuire carattere di novità a principi giuridici che invece sono già affermati da tempo”.
E continua, sullo stesso tono: “La sentenza oggi al centro dell’attenzione non introduce nuovi principi, ma ribadisce quanto già stabilito dalla Corte di Giustizia il 20 aprile 2023: l’applicazione della direttiva Bolkestein è subordinata all’effettiva esistenza di una risorsa scarsa”.
Mancarella non ha torto.
Anche il Consiglio di Stato, nel 2025, aveva chiarito che la valutazione non deve limitarsi ad aspetti quantitativi, ma deve comprendere anche elementi qualitativi, demandando alle amministrazioni comunali il compito di accertare l’effettiva sussistenza della scarsità.
Ne consegue un principio molte chiaro: ogni procedura di gara deve essere preceduta da una specifica valutazione della risorsa disponibile. In assenza, i bandi risultano privi di un presupposto essenziale e, quindi, sono suscettibili di impugnazione.
Resta però aperta una questione fondamentale. Se un Comune accertasse che nel proprio territorio la risorsa non fosse scarsa, che fine fanno le concessioni attualmente in essere?
La normativa vigente fissa, infatti, la scadenza delle concessioni al 30 settembre 2027, dopo l’abrogazione della precedente proroga al 2033.
Ne consegue un paradosso: se la risorsa non è scarsa e, quindi, non sussistono i presupposti per indire le gare, occorre individuare una disciplina normativa che garantisca comunque la continuità delle concessioni esistenti.
Se così non fosse, emergerebbero enormi vuoti giuridici e una situazioni di grave incertezza.
Ecco perché FederTerziario Balneari vuole che ci sia subito un ulteriore intervento legislativo che, recependo il bando tipo e consolidando il principio della preventiva verifica della risorsa scarsa, disciplini espressamente il regime delle concessioni nei territori in cui tale scarsità non esista.
La pronuncia di luglio conferma la correttezza del percorso giuridico intrapreso in questi anni. Ma ora è necessario che a tali principi giurisprudenziali corrisponda una coerente risposta normativa, per superare una volta per tutte l’attuale situazione di incertezza, che pesa sia sulle imprese che sulle amministrazioni.
